Una delle iniziative mirate a sostenere il settore della ristorazione, duramente colpito dalla crisi dovuta al Covid-19, è il cosiddetto “Bonus Chef”.
Il Bonus Chef è il nuovo credito d’imposta per il 40% del costo di determinate spese, fino a un massimo di 6.000 euro, riferito ai cuochi professionisti, così come stabilito all’articolo 1, commi 117-123, della Legge del 30 Dicembre 2020 n. 178.
I beneficiari del Bonus Chef
A beneficiare del “Bonus Chef” sono: “i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti”: con essi si intendono sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (anche se non in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 per “Cuochi in alberghi e ristoranti”).
Le spese ammesse dal Bonus Chef
Il credito d’imposta previsto dal “Bonus Chef” permette di:
- acquistare macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, trasformazione, lavorazione e cottura dei prodotti alimentari;
- acquistare strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- partecipare a corsi di aggiornamento professionale, solo in riferimento a quelli strettamente funzionali per l’esercizio della propria attività.
Si può usufruire del credito d’imposta per tutte le spese che sono state sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Il credito d’imposta copre il 40% del costo per le spese appena citate, fino a un massimo di € 6.000 , nel limite massimo di spesa complessivo che è stato fissato a un milione di euro per ogni anno dal 2021 al 2023.
Come aderire al credito d’imposta del Bonus Chef
Entro il 2 Marzo 2021, cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio del 1 gennaio 2021, saranno stabiliti, con apposito decreto, i criteri e le modalità di attuazione per ottenere il “Bonus Chef”.
Oltre a fornire tutte le indicazioni sulla documentazione richiesta, stabilità anche le condizione di revoca e come verranno effettuati i controlli.
Si potrà anche cedere il credito d’imposta del “Bonus Chef” al altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
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